Regolamento

Modificato e approvato dall’ assemblea in data 18.10.2023

Art.1

Nell’anno 1970 è stato fondato a Pesaro il Gentlemen’s Football club, successivamente denominato “Gentlemen’s Football Club A.Copponi”

Art.2

Possono far parte del sodalizio tutti coloro che, avendo superato il 30° anno di età, intendono affermare l’idea sportiva informata ai principi morali della comprensione fra gli sportivi, nella partecipazione alla pratica calcistica.

A tal fine esso promuove e favorisce:

a) lo sviluppo delle relazioni amichevoli fra i soci;

b) L’organizzazione di incontri con sodalizi che, in linea di massima, hanno scopi similari;

c) Il reperimento di occasioni per la pratica del calcio.

Art.3

E’ ammessa l’iscrizione di “Amici del Club”, in numero illimitato, aperta a persone che, pur non praticando l’attività sportiva, intendono condividere le finalità del club.

Gli amici del Club pur non essendo tenuti al versamento delle quote sociali possono versare un contributo volontario

Art.4

Le proposte di ammissione di nuovi soci dovranno essere vistate da un socio fondatore o da un componente il Consiglio Direttivo in carica che le sottoporrà al Consiglio Direttivo per autorizzare i richiedenti a frequentare gli allenamenti settimanali e le altre attività sociali.

Nel frattempo l’aspirante socio pagherà la quota associativa e diventerà socio effettivo quando l’assemblea annuale dei soci, cui spetta decidere definitivamente in merito, ratificherà, con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti alla seduta, l’ammissione del nuovo socio al Club.

Art.5

Il Socio è tenuto al versamento di una quota associativa annuale che viene fissata dall’assemblea.

Il versamento dovrà essere completato entro il 30 Aprile.

In caso di ritardo, il socio moroso è sospeso dalla partecipazione ad ogni attività del Club.

Perdurando lo stato di morosità, che si concretizza con l’annualità non regolarizzata, il Consiglio determina l’esclusione del Socio moroso.

Art.6

I soci hanno l’obbligo di dotarsi della divisa ufficiale del club e della casacca per gli allenamenti.

Art.7

Le funzioni di disciplina sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Le sanzioni disciplinari consistono nel richiamo orale, richiamo scritto, sospensione dall’attività e nell’esclusione dal club.

La sospensione e l’esclusione sono decise dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato, se ritenuto necessario, le giustificazioni del socio interessato.

I Consiglieri presenti in campo possono intervenire, anche collegialmente, per adottare le misure disciplinari più urgenti.

Il Consiglio Direttivo è demandato ad esaminare e decidere sulle eventuali istanze di riammissione dei soci precedentemente esclusi.

Art.8

L’assemblea ordinaria annuale dei soci, nella quale sono ammesse deleghe, deve essere convocata entro il mese di Febbraio per l’approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche sociali (in caso di parità di voti: prevale: 1° l’anzianità di appartenenza al Club 2° l’anzianità anagrafica)

Art.9

L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di un terzo dei soci, con ordine del giorno da comunicare con almeno cinque giorni di anticipo.

Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide se alla seduta sarà presente almeno la metà dei soci. Sono ammesse anche le deleghe.

Art.10

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che rappresenta l’associazione, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Direttore Tecnico, dal Cassiere, dal responsabile organizzativo e da altri Consiglieri.

Art.11

Le decisioni del Direttore Tecnico, di natura prettamente tecnica in occasione di incontri calcistici, non sono appellabili.

Art.12

Le modifiche al presente statuto possono essere decise solamente dall’assemblea e solo se l’argomento è all’ordine del giorno della seduta.

Art.13

In caso di scioglimento del Club, da deliberare da almeno due terzi dei soci presenti all’assemblea appositamente convocata con almeno 20 giorni di preavviso, tutti i soci rimarranno responsabili in solido, in parti uguali dei debiti del sodalizio.

In caso di eventuale attivo, questo sarà devoluto a scopo di beneficenza.

Art.14

Il Club non assume responsabilità per eventuali incidenti o rischi dipendenti dall’attività del sodalizio.

Art.15

La sottoscrizione del presente statuto dalla parte dei soci, presuppone la conoscenza di ogni articolo e l’accettazione dello stesso in ogni punto